La dichiarazione di nascita è un atto dovuto quando nasce un bambino, al fine di fargli acquisire identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
Come dichiarare la nascita di un bambino
La dichiarazione di nascita può essere fatta con le seguenti modalità:
entro 3 giorni presso la direzione sanitaria o casa di cura dove è avvenuta la nascita
entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di nascita
se i genitori non intendono rendere la dichiarazione nel Comune di nascita, entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.
Anche se avvenuta in altro Comune può essere dichiarata nel Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all’ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica. N.B. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.
Chi può fare la dichiarazione
uno o entrambi i genitori che abbiano compiuto 16 anni di età;e il figlio ha meno di 16 anni l’altro genitore deve dare il proprio consenso, se ne ha di più, il figlio deve prestare il suo assenso; i genitori non uniti tra di loro da matrimonio e che desiderino provvedere al riconoscimento devono sottoscrivere entrambi la dichiarazione
un procuratore speciale
il medico o l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto di figlio non riconosciuto; in questi casi deve essere rispettata l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Documentazione da presentare
Attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto
documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l’espatrio rilasciato dal Paese di appartenenza).
Attribuzione del nome al neonato
Non è possibile dare al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Il nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino, può essere composto da uno o più elementi onomastici fino a un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.
Riconoscimenti
Riconoscimento di figli nascituri: i genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, presentando apposita documentazione attestante lo stato di gravidanza.
Il riconoscimento può essere fatto dal padre contestualmente a quello fatto dalla gestante o dopo il riconoscimento della gestante, previo suo consenso.
Riconoscimento di figlio già riconosciuto dall’altro genitore: la procedura di riconoscimento si può attivare previa presentazione dell’assenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto, o previo assenso del figlio se ultrasedicenne o autorizzazione del Tribunale dei minorenni.