Ordinanza n.22 del 18.09.2020

Con l’Ordinanza n.22 del 18.09.2020, con decorrenza dal 18.09.2020 e fino al 30.09.2020, il Sindaco ha ordinato la sospensione, all’aperto o al chiuso, di tutte le manifestazioni e/o altre attività alle stesse assimilabili.

L’ordinanza ricorda inoltre che è obbligatorio:

  • utilizzare le mascherina 24 ore su 24, anche all’aperto, negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) e negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, allorquando non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro; a tal proposito si rammenta che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità purché idonee a fornire una adeguata barriera e che sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
  • osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alle norme igienico-sanitarie anticontagio e al distanziamento sociale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • rispettare i protocolli previsti per il controllo della diffusione del Covid-19 (ad esempio, è assolutamente vietato avere contatti con altre persone se si è in obbligo di isolamento fiduciario);
  • adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, tali da evitare in ogni caso gli assembramenti e non sottovalutare il potenziale pericolo infettivo legato agli spostamenti.

Il testo integrale dell’ordinanza nell’allegato qui sotto.

Allegati

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